Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficolta' risultanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione per la definizione delle condizioni e modalita' d'applicazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, sia da una mancata applicazione di tali decisioni o delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
