Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia ed ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere piu' restrittivo il regime esistente. Le Parti Contraenti semplificano, per tutto quanto possibile, le formalita' di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si accordano per raggiungere questa semplificazione.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
