1. - Le Parti Contraenti si accordano in seno al Consiglio di Associazione per assicurare, durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 6, il coordinamento della politica commerciale delle Parti Contraenti verso i paesi terzi, specie nei settori indicati nell'articolo 113, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunita'. A questo scopo ogni Parte Contraente comunica, a richiesta dell'altra, qualsiasi informazione utile sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie e commerciali, nonche' sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero. Ove queste modifiche o questi accordi abbiano una diretta e particolare incidenza sul funzionamento del presente Accordo, si procedera' ad una consultazione preliminare in seno al Consiglio di Associazione per tener conto degli interessi delle Parti Contraenti. 2. - Allo scadere del periodo transitorio previsto dall'articolo 6, la Comunita' e la Grecia rafforzano, in seno al Consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali per giungere all'instaurazione di una politica commerciale basata su principi uniformi. Nel caso di un accordo di adesione o di associazione alla Comunita', si dovra' tener pienamente conto dei reciproci interessi definiti dal presente Accordo; a questo scopo si svolgeranno adeguate consultazioni. Nel caso di un'associazione, la regolamentazione dei rapporti tra la Grecia ed il paese associato potra' essere oggetto di un accordo previa consultazione della Comunita'. Nel caso di un'adesione, diritti ed obblighi potranno sorgere per la Grecia, soltanto dopo la conclusione con essa di un Protocollo Addizionale. Ogni modifica che risulti necessaria al presente Accordo dovra' essere convenuta tra le Parti Contraenti. A questo scopo ciascuna di esse prendera' le misure necessarie conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art64 · fonte su Normattiva