[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO FEDERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA O MARITTIMA.

[2]IL GOVERNO FEDERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA (qui di seguito indicato come il Governo della Nigeria) ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (qui di seguito indicato come il Governo italiano)

[3]Animati dal desiderio di concludere un accordo per la concessione di esenzioni fiscali e per evitare la doppia imposizione sui redditi: utili o profitti derivanti dallo esercizio della navigazione aerea o marittima nei loro rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

[5]Le imposte cui si applica il presente accordo sono:

  • a)nella Repubblica federale di Nigeria: l'imposta sul reddito od ogni altra imposta avente natura sostanzialmente analoga applicate dal Governo della Nigeria (qui di seguito indicate quali imposte nigeriane);
  • b)nella Repubblica italiana: le imposte sul reddito ed ogni altro tributo prelevati per conto dello Stato italiano o di un suo ente locale o di qualsiasi altro suo ente sul reddito imponibile in Italia (qui di seguito indicati quali imposte italiane).

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1002~art1 · fonte su Normattiva