1. Il Governo nigeriano si impegna ad esentare dalle imposte nigeriane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica italiana dalle imprese italiane esercenti tali attivita'. 2. Il Governo italiano si impegna ad esentare dalle imposte italiane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica federale di Nigeria dalle imprese nigeriane esercenti tali attivita'. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si estende alle imprese nigeriane ed italiane che partecipano ad un fondo comune "pool", o ad un esercizio in comune con altri soggetti non considerati nel presente accordo, o ad un organismo internazionale di esercizio di trasporto aereo o marittimo, a condizione che tale esenzione sia limitata ai redditi od utili realizzati dalle predette imprese.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1002~art3 · fonte su Normattiva