1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, il Ghana e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese del Ghana esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. Il Governo del Ghana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Ghana, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Ghana. 3. L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese del Ghana di navigazione marittima ed aerea che partecipano a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 13 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;979~art2 · fonte su Normattiva