Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1937 al 22 dicembre 2008. 394 parole tolte, 20 parole aggiunte in 26 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:

Mostra gli altri 18 capoversi cambiati

tolto: All'art. 1, i comma 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

tolto: «4° vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;

tolto: «5° vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;».

tolto: All'art. 2, il comma 2° e' sostituito dal seguente:

tolto: «La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, puo' essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione pero' deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sara' effettuata con le norme fissate dal Ministero delle finanze».

tolto: All'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

tolto: «b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione».

tolto: All'art. 15 e' aggiunto il seguente comma:

tolto: «Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti».

tolto: All'art. 17, il comma a) del punto 1°, marsala, e' sostituito dal seguente:

tolto: «a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuera' ad essere accordata in base alle disposizioni gia', in vigore per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sara' effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato».

tolto: Allo stesso art. 17 il comma a) del punto 2°, vermut, e' sostituito dal seguente:

tolto: «a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuera' ad essere accordata, in base alle disposizioni gia' in vigore, per la durata di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a San Rossore, addi' 17 giugno 1937 - Anno XV

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: MUSSOLINI - DI REVEL.

tolto: Visto, il Guardasigilli: SOLMI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1937-06-17;1004~art1 · fonte del testo