Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1937 al 22 dicembre 2008. 394 parole tolte, 20 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 1, i comma 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
tolto: «4° vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;
tolto: «5° vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;».
tolto: All'art. 2, il comma 2° e' sostituito dal seguente:
tolto: «La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, puo' essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione pero' deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sara' effettuata con le norme fissate dal Ministero delle finanze».
tolto: All'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
tolto: «b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione».
tolto: All'art. 15 e' aggiunto il seguente comma:
tolto: «Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti».
tolto: All'art. 17, il comma a) del punto 1°, marsala, e' sostituito dal seguente:
tolto: «a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuera' ad essere accordata in base alle disposizioni gia', in vigore per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sara' effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato».
tolto: Allo stesso art. 17 il comma a) del punto 2°, vermut, e' sostituito dal seguente:
tolto: «a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuera' ad essere accordata, in base alle disposizioni gia' in vigore, per la durata di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 17 giugno 1937 - Anno XV
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL.
tolto: Visto, il Guardasigilli: SOLMI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1937-06-17;1004~art1 · fonte del testo