Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 1, i comma 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

[10]«4° vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;

[11]«5° vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;».

[12]All'art. 2, il comma 2° e' sostituito dal seguente:

[13]«La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, puo' essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione pero' deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sara' effettuata con le norme fissate dal Ministero delle finanze».

[14]All'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

[15]«b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione».

[16]All'art. 15 e' aggiunto il seguente comma:

[17]«Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti».

[18]All'art. 17, il comma a) del punto 1°, marsala, e' sostituito dal seguente:

[19]«a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuera' ad essere accordata in base alle disposizioni gia', in vigore per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sara' effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato».

[20]Allo stesso art. 17 il comma a) del punto 2°, vermut, e' sostituito dal seguente:

[21]«a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuera' ad essere accordata, in base alle disposizioni gia' in vigore, per la durata di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto».

[22]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

[23]Data a San Rossore, addi' 17 giugno 1937 - Anno XV

[24]VITTORIO EMANUELE.

[25]MUSSOLINI - DI REVEL.

[26]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 8 luglio 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1937-06-17;1004~art1 · fonte del testo