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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1, i comma 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
[10]«4° vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;
[11]«5° vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;».
[12]All'art. 2, il comma 2° e' sostituito dal seguente:
[13]«La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, puo' essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione pero' deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sara' effettuata con le norme fissate dal Ministero delle finanze».
[14]All'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
[15]«b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione».
[16]All'art. 15 e' aggiunto il seguente comma:
[17]«Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti».
[18]All'art. 17, il comma a) del punto 1°, marsala, e' sostituito dal seguente:
[19]«a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuera' ad essere accordata in base alle disposizioni gia', in vigore per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sara' effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato».
[20]Allo stesso art. 17 il comma a) del punto 2°, vermut, e' sostituito dal seguente:
[21]«a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuera' ad essere accordata, in base alle disposizioni gia' in vigore, per la durata di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto».
[22]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
[23]Data a San Rossore, addi' 17 giugno 1937 - Anno XV
[24]VITTORIO EMANUELE.
[25]MUSSOLINI - DI REVEL.
[26]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 8 luglio 1937 al 22 dicembre 2008
