[1]Elezione del Comitato esecutivo.

[2]1. I membri esportatori ed i membri importatori dell'organizzazione eleggono, rispettivamente, all'interno del Consiglio i membri esportatori ed i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro puo' passare ad un altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare a norma del paragrafo 2, articolo 11. 3. I candidati che ottengono il maggior numero di suffragi vengono eletti.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art16 · fonte su Normattiva