[1]Elezione del Comitato esecutivo.
[2]1. I membri esportatori ed i membri importatori dell'organizzazione eleggono, rispettivamente, all'interno del Consiglio i membri esportatori ed i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro puo' passare ad un altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare a norma del paragrafo 2, articolo 11. 3. I candidati che ottengono il maggior numero di suffragi vengono eletti.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
