Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976

Art. 16 — Composizione del Comitato esecutivo

  • 1)Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto Membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.
  • 2)Ciascun Membro del Comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desiderate, uno o piu' rappresentanti supplenti. Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
  • 3)Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Il Presidente e il Vicepresidente facente funzione di Presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto Presidente, o un Vicepresidente esercita le funzioni di Presidente, il diritto di voto e' esercitato dal loro supplente. Di norma, il Presidente e il Vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ogni annata caffearia.
  • 4)Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'organizzazione, ma puo' riunirsi altrove.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art16 · fonte su Normattiva