[1]Personale dell'Organizzazione.
[2]1. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo, il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale. Esso fissa le condizioni di nomina del direttore esecutivo in base a quelle stabilite per gli omologhi funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe. 2. Il direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' delle decisioni del Consiglio stesso. 3. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo il Consiglio nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Il Consiglio definisce le condizioni per la nomina del direttore della scorta in questione. 4. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile nei confronti del Consiglio per quanto riguarda l'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo nonche' di tutte le altre funzioni che il Consiglio puo' determinare. La responsabilita' inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo. 5. Salvo restando il paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione e' responsabile nei confronti del direttore esecutivo, il quale a sua volta e' responsabile nei confronti del Consiglio. 6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' del regolamento definito dal Consiglio. Per elaborare questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. Se possibile, i funzionari vengono scelti fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori. 7. Ne' il direttore esecutivo ne' il direttore della scorta stabilizzatrice, ne' gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicita' del cacao. 8. Per espletare i propri compiti, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da parte di membri od autorita' esterni all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a, non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
