Art. 16 — Il Direttore esecutivo ed il personale
1. Il Consiglio, con votazione speciale, nomina il Direttore esecutivo. 2. Le modalita' e le condizioni di impiego del Direttore esecutivo vengono fissate dal Consiglio. 3. Il Direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' alle decisioni del Consiglio. 4. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente allo statuto adottato dal Consiglio. Durante la sua prima riunione il Consiglio fissa, con votazione speciale, l'organico del personale dei quadri superiori e della categoria degli amministratori che il Direttore esecutivo puo' nominare. Ogni modifica dell'organico del personale dei quadri superiori e della categoria degli amministratori viene decisa dal Consiglio con votazione speciale. Il personale e' responsabile davanti al Direttore esecutivo. 5. Il Direttore esecutivo ed i membri del personale non devono aver alcun interesse finanziario nell'industria o nel commercio dei legni tropicali ne' nelle attivita' commerciali connesse. 6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non possono richiedere ne' accettare istruzioni da alcun membro o autorita' esterna all'Organizzazione. Si devono astenere da ogni atto incompatibile con la loro qualita' di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza davanti al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale e non deve cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
