[1]Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

[2]1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei rispettivi membri. 2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione ne' l'indomani, esso si ritiene costituito, con decorrenza dal terzo giorno e per il resto della sessione, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e dalla maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri rispettivi. 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione in conformita' al paragrafo 1 e' quello prescritto al paragrafo 2. 4. Ogni membro rappresentato in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 11 viene considerato presente. 5. Il quorum richiesto per qualsiasi riunione del Comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo stesso.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art19 · fonte su Normattiva