[1]Il personale dell'Organizzazione
[2]1. Il Consiglio, dopo aver consultato il Comitato esecutivo, nomina il Direttore esecutivo con voto speciale. Esso determina le condizioni di impiego del Direttore esecutivo tenendo conto di quelle dei funzionari corrispondenti di organizzazioni intergovernative analoghe. 2. Il Direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile di fronte al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo conformemente alle decisioni del Consiglio. 3. Il Consiglio, dopo aver consultato il Comitato esecutivo, nomina con voto speciale il Direttore dello stock regolatore. Le condizioni di impiego del Direttore dello stock regolatore sono fissate dal Consiglio. 4. Il Direttore dello stock regolatore e' responsabile di fronte al Consiglio dell'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo, nonche' di tutte le altre funzioni che il Consiglio stesso puo' determinare. La responsabilita' che gli viene imposta nell'adempimento di tali funzioni viene esercitata in consultazione con il Direttore esecutivo. 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione e' responsabile di fronte al Direttore esecutivo, il quale, dal canto suo, e' responsabile di fronte al Consiglio. 6. Il Direttore esecutivo assume il personale in conformita' del regolamento fissato dal Consiglio. Per fissare tale regolamento, il Consiglio tiene conto dei regolamenti che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. I funzionari sono, per quanto possibile, scelti fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori. 7. Ne' il Direttore esecutivo, ne' il Direttore dello stock regolatore, ne' gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicita' del cacao. 8. Nell'adempimento dei loro doveri, il Direttore esecutivo, il Direttore dello stock regolatore e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' estranea all'Organizzazione. Essi si astengono dal compiere ogni atto che sia incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ogni membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo, del Direttore dello stock regolatore e del personale, e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
