[1]Funzionamento del presente Accordo.
[2]1. Ai fini del presente Accordo, i membri attuano provvedimenti per mantenere i prezzi del cacao in grani entro i limiti dei prezzi fissati di comune accordo. A questo scopo sotto il controllo del Consiglio viene stabilito un sistema di contingenti di esportazione, viene istituita una scorta stabilizzatrice e si prendono disposizioni per destinare ad usi non tradizionali, con modalita' rigorosamente disciplinate, le eccedenze di cacao rispetto ai contingenti e le eccedenze di cacao in grani rispetto alla scorta stabilizzatrice. 2. I membri conducono la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi del presente Accordo.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
