[1]Funzionamento del presente Accordo.

[2]1. Ai fini del presente Accordo, i membri attuano provvedimenti per mantenere i prezzi del cacao in grani entro i limiti dei prezzi fissati di comune accordo. A questo scopo sotto il controllo del Consiglio viene stabilito un sistema di contingenti di esportazione, viene istituita una scorta stabilizzatrice e si prendono disposizioni per destinare ad usi non tradizionali, con modalita' rigorosamente disciplinate, le eccedenze di cacao rispetto ai contingenti e le eccedenze di cacao in grani rispetto alla scorta stabilizzatrice. 2. I membri conducono la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art26 · fonte su Normattiva