[1]Verifica e pubblicazione dei conti.

[2]1. Al piu' presto possibile, ma comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario vengono verificati e l'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio ed il consuntivo di chiusura di detto esercizio a titolo di ciascuno dei conti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di riconosciuta competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei Governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Le modalita' per la nomina del revisore dei conti indipendente di riconosciuta competenza nonche' le intenzioni e gli scopi della verifica vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto dei conti ed il consuntivo verificati dell'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione della sessione ordinaria successiva. 3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo cosi' verificati.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art25 · fonte su Normattiva