[1]Destinazione ad usi non tradizionali.

[2]1. Se il quantitativo di cacao in grani detenuto dal direttore della scorta stabilizzatrice in conformita' dall'articolo 40 supera la capacita' massima di detta scorta, il suo direttore vende alle condizioni e modalita' fissate dal Consiglio, queste eccedenze di cacao in grani per destinarle ad usi non tradizionali. Queste condizioni e modalita' devono essere stabilite in modo che il cacao non rifluisca sul mercato normale. Nella misura del possibile ogni membro coopera a tal fine con il Consiglio. 2. Invece di vendere cacao in grani al direttore della scorta stabilizzatrice quando la scorta ha raggiunto la sua capacita' massima, un membro esportatore puo' sotto il controllo del Consiglio destinare al consumo interno la sua eccedenza, di cacao per usi non tradizionali. 3. Ogni volta che un impiego non tradizionale incompatibile con le disposizioni del presente Accordo viene portato a conoscenza del Consiglio, anche se il cacao destinato ad impieghi non tradizionali rifluisce sul mercato il Consiglio decide al piu' presto in merito ai provvedimenti da mettere in atto per ovviare a tale situazione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art46 · fonte su Normattiva