[1]Ritiro del cacao in grani della scorta stabilizzatrice.

[2]1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 41, un membro esportatore che, a seguito di un raccolto insufficiente, non e' in grado di utilizzare tutto il suo contingente durante l'anno contingentale, puo' chiedere al Consiglio di approvare il ritiro di tutto o parte del cacao in grani acquistatogli dal direttore della scorta stabilizzatrice durante l'anno contingentale precedente, ancora in deposito ed invenduto, sino a concorrenza dell'importo del suo contingente di esportazione in vigore che superi la sua produzione durante l'anno contingentale. Il membro esportatore interessato rimborsa al direttore della scorta stabilizzatrice, all'atto dello sblocco del cacao in grani, le spese occasionate da questo stesso cacao, che comprendono il versamento iniziale, le spese di trasporto e di assicurazione a partire del luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, le spese di deposito e di movimentazione. 2. Il Consiglio stabilisce le norme che disciplinano il ritiro del cacao in grani dalla scorta stabilizzatrice in conformita' al paragrafo 1.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art42 · fonte su Normattiva