[1]Competenza del Comitato esecutivo.

[2]1. Il Comitato esecutivo e' responsabile nei confronti del Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo. 2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni. 3. Salvo restando il suo diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio puo', mediante votazione a maggioranza suddivisa semplice oppure mediante votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza suddivisa semplice o una votazione speciale trasferire al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri ad eccezione di quelli qui di seguito elencati:

  • a)ridistribuzione dei voti in conformita' dell'articolo 10;
  • b)approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23;
  • c)revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 dell'articolo 29;
  • d)revisione dell'allegato C a norma del paragrafo 3 dell'articolo 33;
  • e)determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformita' all'articolo 31 e dei contingenti trimestrali in conformita' al paragrafo 8 dell'articolo 35;
  • f)sospensione o restrizione degli acquisti della scorta stabilizzatrice in conformita' al comma b) del paragrafo 10 dell'articolo 40;
  • g)decisione riguardante la destinazione del cacao ad impieghi non tradizionali in conformita' all'articolo 46;
  • h)dispensa degli obblighi in conformita' all'articolo 60;
  • i)soluzione delle vertenze, a norma dell'articolo 62;
  • j)sospensione dei diritti in conformita' del paragrafo 3, dell'articolo 63;
  • k)determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 67;
  • l)esclusione di un membro in conformita' dell'articolo 73;
  • m)proroga o scadenza del presente accordo in conformita' dell'articolo 75;
  • n)raccomandazione di modifica ai membri in conformita' dell'articolo 76. 4. Con votazione a maggioranza suddivisa semplice, il Consiglio puo' revocare in ogni momento qualsiasi delega di poteri al Comitato esecutivo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art17 · fonte su Normattiva