Art. 30
della scorta stabilizzatrice 1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo 29, o successivamente riveduta in conformita' degli articoli 31 e 39, il prezzo indicatore di mercato di cui all'articolo 32, (a) e' pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il direttore della scorta deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale, finche' il prezzo indicatore di mercato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo; (b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della scorta puo' vendere gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione massimo; (c) e' pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o a un livello intermedio, il direttore della scorta non deve acquistare o vendere gomma naturale, tranne che per far fronte alle responsabilita' per la rotazione di cui all'articolo 35; (d) e' inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore della scorta puo' acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo; (e) e' pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale, finche' il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo. 2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400 000 t il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunita' di rendere operante la scorta stabilizzatrice di riserva alle seguenti condizioni: (a) al prezzo limite di azione minimo o massimo, oppure (b) ad ogni prezzo compreso tra il prezzo limite di azione minimo ed il prezzo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo. 3. Salvo diversa decisione del Consiglio, formulata con voto speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la scorta stabilizzatrice di riserva per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di riserva quando il prezzo indicatore di mercato raggiunge un livello superiore di 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo minimo, nonche' per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di riserva quando il prezzo indicatore di mercato si trova ad un livello inferiore di 2 centesimi malesi o Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo massimo. 4. Devono essere utilizzati pienamente tutti i mezzi della scorta stabilizzatrice, compresa la scorta normale e quella di riserva, per evitare che il prezzo indicatore di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicatore minimo o superi il prezzo indicativo massimo. 5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta devono essere effettuati tramite i mercati commerciali tradizionali ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono comportare la materiale fornitura della gomma entro un termine non superiore a tre mesi civili. 6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice, il Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'ufficio del direttore della scorta, se necessario, sui tradizionali mercati della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti. 7. Il direttore della scorta prepara un resoconto mensile sulle transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Trenta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sara' trasmessa ai membri. 8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono comprendere le quantita', i prezzi, i tipi, i livelli ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta devono includere inoltre i tassi di interesse, i termini e le condizioni relativi ai depositi, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'articolo 21.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
