e scorte 1. Ogni membro esportatore puo' stabilire un piano di adeguamento della propria produzione in modo che possa essere raggiunto l'obiettivo enunciato all'articolo 48. Ogni membro esportatore interessato e' responsabile della politica e dei metodi che applica per conseguire questo obiettivo e si adopera per informare il Consiglio in merito con la maggiore regolarita' possibile. 2. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo almeno una volta all'anno, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale della produzione di cacao, valutando in particolare l'evoluzione dell'offerta complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio rivolge ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione e puo' istituire un comitato incaricato di assisterlo per quanto riguarda il presente articolo. 3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che s'impongono in seguito a questo esame. A questo effetto, i membri forniscono al Consiglio le necessarie informazioni in merito.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art49 · fonte su Normattiva