[1]Prodotti di sostituzione del cacao.
[2]1. I membri riconoscono che l'impiego di prodotti di sostituzione puo' nuocere all'aumento del consumo del cacao. A questo proposito, essi convengono di emanare una normativa relativa ai derivati del cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la normativa esistente in modo che detta normativa impedisca che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore. 2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi normativa basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e cioccolato. 3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annua sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
