[1]del cacao

[2]1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei puo' nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengono percio' di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore. 2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo I, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e nel cioccolato. 3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art48 · fonte su Normattiva