[1]Informazione.

[2]1. L'Organizzazione serve quale centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per quanto segue:

  • a)informazioni statistiche su produzione, vendite, prezzi, esportazioni ed importazioni, consumo e scorte di cacao nel mondo;
  • b)qualora lo ritenga necessario, informazioni tecniche sulla coltura il trattamento e l'impiego del cacao. 2. Oltre ad informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale. 3. Se un membro non fornisce o ha difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio stesso puo' chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora si dovesse rivelare necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio puo' attuare i provvedimenti che si impongono. 4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica valutazioni della produzione del cacao in grani e delle frumentazioni per l'anno contingentale in corso.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art57 · fonte su Normattiva