[1]Operazioni commerciali con non membri.
[2]1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a membri importatori, date le pratiche commerciali normali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che essi sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle pratiche commerciali normali. 3. Il Consiglio sottopone a revisione periodica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' chiedere ai paesi membri di comunicare informazioni adatte in conformita' all'articolo 57. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 8 dell'articolo 55, ogni membro il quale abbia ragione di ritenere che un altro membro ha mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 puo' informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformita' all'articolo 63.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
