1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:

  • a)delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonche',
  • b)qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao. 2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale. 3. Se un membro non fornisce o ha difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito il Consiglio puo' attuare gli opportuni provvedimenti. 4. Alle date opportune, e comunque non meno di due, volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art52 · fonte su Normattiva