[1]Notifica di applicazione a titolo provvisorio.

[2]1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo, per il quale il Consiglio ha stabilito condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dall'articolo 69, oppure, se e' gia' in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica, dichiara, all'atto della stessa, se aderisce in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 2. Un Governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1, che applichera' il presente Accordo, sia quando quest'ultimo entrera' in vigore che a una data specificata, e' pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarra' sino a quando avra' depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art68 · fonte su Normattiva