[1]Entrata in vigore.

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti almeno, cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati all'allegato F e se i governi rappresentanti i paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato D, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' della frase precedente, entrera' in vigore a titolo definitivo quando verranno raggiunte le percentuali richieste a seguito del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo entro il primo ottobre 1976 in conformita' al paragrafo 1, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati nell'allegato F e i Governi rappresentanti paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato D, abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite oppure abbiano notificato che essi applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui ai paragrafi 1 oppure 2 non sono riuniti entro il 1 ottobre 1976, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite invitera', alla data piu' ravvicinata che reputera' possibile dopo il 1 ottobre 1976, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto, l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se metteranno in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo completamente o in parte. Se durante questa riunione non viene presa alcuna decisione, il Segretario generale potra' convocare successivamente, qualora lo ritenga opportuno, altre riunioni analoghe. 4. Durante il periodo in cui il presente accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del paragrafo 2 o del paragrafo 3, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione, nonche' i governi che hanno notificato al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio saranno membri a titolo provvisorio. 5. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio, i governi partecipanti attueranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione a decidere se detto Accordo entrera' in vigore fra di essi a titolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio o cessera' di essere in vigore.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art69 · fonte su Normattiva