[1]Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione.

[2]1. In caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo membro. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da questo membro che dall'altra parte e' tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non puo' accettare una modifica e che pertanto cessa di partecipare al presente Accordo a norma del paragrafo 2 dell'articolo 76, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo. 2. Un membro che si e' ritirato dal presente Accordo, che ne e' stato escluso o che ha cessato in qualsiasi altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne degli altri averi della Organizzazione; non gli puo' essere imputata neppure una parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art74 · fonte su Normattiva