[1]Esclusione.

[2]Se il Consiglio conclude, in base al paragrafo 3 dell'articolo 63, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo e se decide, inoltre, che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento di detto Accordo, puo' escludere con votazione speciale il membro in questione dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del cacao e, se e' parte contraente, di essere parte del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art73 · fonte su Normattiva