[1]Modifiche.

[2]1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare una modifica al presente Accordo. Il Consiglio puo' fissare una data dalla quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri esportatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri esportatori, e dalle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri importatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' aver fissato con votazione speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine prima della scadenza del quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica e quest'ultima si considera come revocata se non e' entrato in vigore alla scadenza del termine. Il Consiglio fornisce al Segretario generale delle informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche' prende effetto la modifica. 2. Ogni membro a nome del quale non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data in cui quest'ultima entra in vigore, cessa a questa data di partecipare al presente Accordo, a meno che detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione indetta dopo la data d'entrata in vigore della modifica, che non ha potuto dare atto dell'accettazione della modifica a tempo debito a seguito delle difficolta' incontrate per condurre a termine il suo iter costituzionale, e che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione fino a che siano superate queste difficolta'. Il membro in questione non e' vincolato dalla modifica sino a quando non notifichi di avere accettato la stessa.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art76 · fonte su Normattiva