[1]Lquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione

[2]1. Nel caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di tale membro. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tale membro, il quale e', d'altra parte, tenuto a regolare tutte le somme dovute al Consiglio alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; tuttavia, se si tratta di una Parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che, a motivo di cio', cessa di partecipare al presente Accordo in base al paragrafo 2 dell'Articolo 75, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli pare piu' equo. 2. Un membro che si sia ritirato dal presente Accordo, che non sia stato escluso o che abbia cessato in ogni altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne' degli altri averi dell'Organizzazione; non puo' neppure essergli imputata alcuna parte dell'eventuale deficit dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art73 · fonte su Normattiva