[1]Emendamenti
[2]1. Il Consiglio puo', con voto speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare un emendamento al presente Accordo. Il Consiglio puo' fissare una data a partire dalla quale ogni Parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essa accetta l'emendamento. L'emendamento ha efficacia 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto delle notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e di Parti contraenti che rappresentino almeno il 75% dei membri importatori che detengano almeno l'85% dei voti dei membri importatori, o ad una data successiva che il Consiglio puo' aver fissato con voto speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine prima dello spirare del quale ogni Parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essa accetta l'emendamento e, se l'emendamento non e' entrato in vigore allo spirare di tale termine, esso viene considerato come ritirato. Il Consiglio da' al Segretario generale le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche' l'emendamento entri in vigore. 2. Ogni membro a nome del quale non sia stata fatta una notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui questo entra in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente Accordo, a meno che il detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione che questo tiene dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, che non aveva potuto fare accettare l'emendamento nel tempo voluto a seguito di difficolta' incontrate per portare a termine la propria procedura costituzionale, e il Consiglio non decida di prolungare per tale membro il termine di accettazione sino a quando tali difficolta' non siano state superate. Tale membro non e' vincolato dall'emendamento sino a quando non abbia notificato la propria accettazione dell'emendamento stesso.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
