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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 29 giugno 1930, n. 860, concernente l'unificazione e l'aumento delle aliquote della tassa sugli scambi, e 28 luglio 1930, n. 1011, riguardante il nuovo testo della legge sulla tassa di scambio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 9 luglio 1931 - Anno IX

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]Mussolini - Mosconi.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 27 agosto 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-07-09;1009~art1 · fonte del testo