fondi di cui al comma a) del precedente articolo 1 verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 40 miliardi di lire italiane per il 1991 e di 30 miliardi di lire italiane annui dal 1992 al 1994, da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;101~protocollo-art2 · fonte su Normattiva