Art. 4 (Memorandum d'Intesa)
TRA LE INDUSTRIE PER LA DIFESA 4.1. Ogni PARTE fara' del proprio meglio per promuovere la cooperazione industriale tra le industrie per la difesa dei due Paesi. 4.2. Ciascuna PARTE informera' le industrie del proprio Paese del contenuto di questo Memorandum d'Intesa. 4.3. Ogni PARTE facilitera' e controllera' che le ditte adempino agli obblighi contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo Memorandum d'Intesa. 4.4. In conformita' a quanto stabilito dalle rispettive leggi e regolamenti nazionali, ciascuna PARTE fornira', ogni qualvolta possibile, assistenza ai contraenti dell'altra PARTE per ogni questione inerente a quanto disposto da questo Memorandum d'Intesa.
Testo vigente dal 17 aprile 1998
