PER GLI ACQUISTI E GLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI PER LA DIFESA E DI PARTI DI RICAMBIO 3.1. Ciascuna parte dovra' facilitare e controllare i contratti nel settore della difesa tra ditte, appaltatori ed Enti dei due Paesi per l'acquisto ed approvvigionamento di materiale per la difesa e di parti di ricambio. 3.2. Ciascuna PARTE fara' del proprio meglio per assicurare una agevole realizzazione di quanto stabilito all'Articolo 3.1..

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;101~memorandum-d-intesa-art3 · fonte su Normattiva