[1]GENERALI 6.1. ACCORDO DI SICUREZZA 6.1.1. Ciascuna PARTE garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Memorandum d'Intesa, secondo misure di sicurezza non inferiori a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla PARTE originatrice e adottera' tutti i provvedimenti neecessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla PARTE originatrice. 6.1.2. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle PARTI e' la seguente: REPUBBLICA ITALIANA MALAYSIA SEGRETO o SECRET RAHSIA o SECRET RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL SULIT o CONFIDENTIAL RISERVATO o RESTRICTED TERHAD o RESTRICTED 6.1.3. Le PARTI garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sulla base del presente Memorandum d'Intesa, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificamente destinati secondo le intese tra le PARTI e nell'ambito delle finalita' del presente Memorandum d'Intesa. 6.1.4. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia della PARTE sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le PARTI. 6.1.5. Le visite di funzionari di una delle PARTI ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra PARTE, saranno regolate dalle procedure ed esigenze di ciascuna PARTE. 6.1.6. Qualora lo scambio di informazioni classificate nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa dovesse avvenire tra Industrie od Enti diversi dalle PARTI, dovranno essere presi separati accordi fra le Autorita' responsabili dei due Paesi. 6.2. RISOLUZIONI DI CONTROVERSIE Ogni controversia o disputa in merito all'interpretazione o applicazione del presente Memorandum d'Intesa, dovra' essere risolta dalle Parti attraverso consultazioni reciproche nell'ambito dei Comitati Misti e, ove necessario, attraverso canali diplomatici. 6.3. VALIDITA' 6.3.1. Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data in cui le PARTI si saranno scambiate comunicazione dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata a tempo indeterminato, con facolta' di recesso di una delle due PARTI, con un preavviso di sei mesi. 6.3.2. In caso di recesso dal presente Memorandum d'Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Gli impegni e gli obblighi previsti dall'Articolo 6.1. dovranno essere mantenuti. 6.3.3. Il presente Memorandum d'Intesa puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle PARTI. Fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993 in due copie originali in lingua italiana ed inglese, essendo ciascun testo ugualmente autentico. In fede le PARTI firmatarie debitamente autorizzate dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Memorandum d'Intesa.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA MALAYSIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Sen. Fabio Fabbri YB Dato'Sri Mohd Najib Ministro della Difesa Bin Tun Haji Abdul Razak

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;101~memorandum-d-intesa-art6 · fonte su Normattiva