1. Le informazioni, i documenti e il materiale classificato saranno garantiti dalla protezione di sicurezza indicata nell'Accordo per la Protezione delle Informazioni Classificate e per lo Scambio di Informazioni Militari Classificate firmato dai due Paesi il 7 luglio 1977. 2. Ciascuna Parte garantira' ai materiali, progetti, bozze, specifiche tecniche classificate e qualsiasi informazione scambiata nel quadro di questo Accordo lo stesso grado di protezione di sicurezza, o superiore, assegnato dalla Parte originatrice e fara' tutti i possibili sforzi per mantenere tale protezione finche' cio' sia richiesto dalla Parte originatrice. 3. I materiali classificati ricevuti nel quadro di questo Accordo non saranno ceduti a Paesi terzi o Industrie di Paesi terzi senza il consenso scritto del Paese originatore. L'uso della documentazione classificata ricevuta sara' limitato allo scopo specificato. 4. Il trasferimento a Paesi terzi (incluse le Industrie) di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali collegati alla difesa sia classificati che non classificati disponibili nel quadro di questo Accordo, sara soggetto all'approvazione del governo e/o dei terzi che le mettono a disposizione.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;102~memorandum-art10 · fonte su Normattiva