1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, allo scopo di garantire l'applicazione e la soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del relativo Allegato. 2. Qualora una delle Parti Contraenti intenda modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, potra' in qualsiasi momento proporre la modifica per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni fra le due Parti Contraenti sulla modifica proposta potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto, a meno che non venga concordato altrimenti, ed inizieranno entro sessanta (60) giorni dalla data di richiesta presentata da una delle Parti Contraenti. 3. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti intenda modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sara' concordata di concerto con le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. 4. Qualsiasi modifica al presente Accordo, in base al paragrafo 2. di questo Articolo, entrera' in vigore quando essa sara' stata formalizzata con uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art15 · fonte su Normattiva