Art. 24 (Accordo)
[1]1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarra' in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrera' dalla data in cui una delle Parti ricevera' per via diplomatica, notifica dell'intenzione dell'altra Parte di denunciare l'Accordo. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformita' al paragrafo 1 continuera' ad avere efficacia nei confronti di tutte le persone che, in virtu' di esso:
- a)ricevano delle prestazioni alla data di cessazione dell'efficacia dell'Accordo; o
- b)abbiano presentato una domanda per ottenere una prestazione prima della scadenza del termine previsto in detto paragrafo ed abbiano diritto a ricevere tale prestazione in base all'Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 13 settembre 1993 in duplice esemplare ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, facendo entrambi i testi egualmente fede.
[2]Per la Repubblica Italiana Per l'Australia
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 21 aprile 1999
