[1]e scadenza (1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per uno periodo di venti anni e continuera' a restare in vigore per altri corrispondenti periodo o periodi di tempo, a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza. (2) In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da (1) a (12) continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di quindici anni dalla data di scadenza del presente Accordo. Questo Accordo sostituisce il precedente avente lo stesso oggetto, firmato al Cairo il 29 Aprile 1975. In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO REPUBBLICA ITALIANA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;201~accordo-art14 · fonte su Normattiva