Art. 9 (Accordo)
all'orfano di entrambi i genitori e pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile 1. Qualora una pensione all' orfano di entrambi i genitori sia erogabile in virtu' della legislazione australiana a favore di un giovane il cui solo genitore sopravvissuto sia deceduto mentre il giovane era un residente australiano, e qualora tale genitore e detto giovane abbiano abitato in Australia, tale pensione, conformemente alle disposizioni di dette leggi, sara' erogabile in Italia a tale persona ed a tale giovane. 2. Al fine di stabilire un diritto ad una pensione, per l'assistenza personale al coniuge inabile in base al presente Accordo, una persona che si trova in Italia sara' considerata, come se fosse fisicamente presente in Australia.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
