Art. 5 (Accordo)
o presenza in Italia o in uno stato terzo 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, qualora una persona abbia i requisiti per il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione australiana o in virtu' del presente Accordo, salvo quelli di essere un residente australiano e fisicamente presente in Australia alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, ma:
- a)sia un residente australiano, o risieda in Italia o in uno Stato terzo con cui l'Australia ha concluso un accordo di sicurezza sociale che comprende disposizioni per la collaborazione nella istruttoria e definizione delle domande di prestazione; e
- b)sia fisicamente presente in Australia, o sul territorio italiano o dello Stato terzo, tale persona, purche' sia stata un residente australiano per un certo periodo, sara' considerata ai fini della presentazione di detta domanda, come se fosse residente australiano e presente in Australia. 2. Il requisito che una persona sia stata un residente australiano per certo periodo, non si applichera' alla persona che richieda la pensione destinata all'orfano di entrambi i genitori, in conformita' all'Articolo 9.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
