[1]Spese giudiziarie

[2]1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonche' altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura.

[3]2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale puo' ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

[4]3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al tribunale o a un'altra parte.

[5]4. Su richiesta del convenuto il tribunale puo' ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art69 · fonte su Normattiva