[1]SCAMBIO DI INFORMAZIONI
[2]Articolo 11
[3]1. Le informazioni in originale sono richieste solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituite non appena possibile; i diritti dell'Amministrazione doganale adita o di terzi restano impregiudicati. 2. Le informazioni da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da ogni dettaglio utile che ne consentano l'interpretazione o l'uso.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
