[1]SCAMBIO DI INFORMAZIONI

[2]Articolo 11

[3]1. Le informazioni in originale sono richieste solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituite non appena possibile; i diritti dell'Amministrazione doganale adita o di terzi restano impregiudicati. 2. Le informazioni da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da ogni dettaglio utile che ne consentano l'interpretazione o l'uso.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art11 · fonte su Normattiva