1. I documenti originali sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati. 2. I documenti, l'informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
