[1]CONSEGNA CONTROLLATA

[2]Articolo 10

[3]1. Le Parti Contraenti adottano le misure necessarie, nell'ambito delle loro possibilita', per autorizzare l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo. 2. Le decisioni di eseguire le consegne controllate saranno prese caso per caso ed in conformita' con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformita' con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare. 3. Le spedizioni illecite per cui la consegna controllata e' stata concordata possono, con il reciproco consenso delle autorita' doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art10 · fonte su Normattiva