1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati. 2. I documenti e le informazioni da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da tutte le indicazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

Testo vigente dal 7 luglio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160~accordo-art10 · fonte su Normattiva