[1]PROTEZIONE DATI PERSONALI
[2]Articolo 13
[3]Per i dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano un livello di protezione dei dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente che fornisce le informazioni o, quanto meno, il livello di protezione che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, che e' parte integrante di quest'ultimo.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
